IL DIRETTORE GENERALE

                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita'
per  la  presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi   all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542,   recante   modificazioni   alle   disposizioni   relative  alla
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto  l'art.  1,  comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto
decreto  n.  542  del  1999, in base al quale le dichiarazioni devono
essere  redatte  a  pena di nullita', su stampati conformi ai modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Uffi'ciale  e  da  utilizzare  per le dichiarazioni dei redditi e del
valore  della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso
di  periodo  d'imposta  non  coincidente  con  l'anno  solare, per il
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  del  31 dicembre dell'anno
precedente a quello di approvazione;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;

Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  28 dicembre 1998, n. 490, contenente
disposizioni  integrative  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,   concernenti  la  revisione  della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale;

Visto   il  decreto  31  maggio  1999,  n.  164,  recante  norme  per
l'assistenza  fiscale  resa  dai  centri di assistenza fiscale per le
imprese   e   per   i  dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta  e  dai
professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;

Visto  il  decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 recante norme
in  materia  di  armonizzazione,  razionalizzazione e semplificazione
delle  disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di
lavoro  dipendente  e dei relativi adempimenti da parte dei datori di
lavoro;

Visto  il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, recante
l'istituzione  e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive,  integrato  e  corretto dal decreto legislativo 10 aprile
1998,  n.  137,  dal  decreto  legislativo  19 novembre 1998, n. 422,
nonche' dal decreto legislativo 10 giugno 1999, n. 176;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la
riforma  delle  sanzioni  tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto  il  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
Modificazioni,   concernente  disposizioni  generali  in  materia  di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto   il   decreto   dirigenziale  31  luglio  1998,  e  successive
modificazioni,  concernente  le  modalita'  tecniche  di trasmissione
telematica delle dichiarazioni;

Vista  la  legge  13  maggio  1999,  n.  133, recante disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato, ed, in
particolare,  l'art.  18  recante modifiche al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;

Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre  1999,  n. 505, recante
disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti  legislativi 2
settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997,
n.  466  e  n.  467,  in  materia  di redditi di capitale, di imposta
sostitutiva  della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro
dipendente;

Visto  il  decreto  legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente
disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti legislativi 15
dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472;

Vista,  in  particolare,  la  normativa  contenente agevolazioni agli
effetti  delle  imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  del  dati
personali;

Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e  16, del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto  il  decreto  16 marzo 2000, con il quale e' stato approvato il
modello  "Unico  2000  - Persone fisiche" e in particolare, l'art. 1,
comma  2,  lettera  d),  dello  stesso  decreto, in base al quale con
successivo  decreto  deve  essere approvato il modello concernente la
dichiarazione   ai   fini   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999;

Visto  il  decreto  13 marzo 2000, con il quale e' stato approvato il
modello  "Unico  2000  -  Societa'  di  capitali, enti commerciali ed
equiparati"  e,  in  particolare l'art. 1, comma 2, lettera d), dello
stesso  decreto,  in base al quale con successivo decreto deve essere
approvato   il   modello   concernente   la   dichiarazione  ai  fini
dell'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  (IRAP),  da
utilizzare per l'anno 1999;

Visto  il  decreto  13 marzo 2000, con il quale e' stato approvato il
modello  "Unico  2000  -  Societa'  di  persone  ed equiparate" e, in
particolare,  l'art. 1, comma 2, lettera d), dello stesso decreto, in
base al quale con successivo decreto deve essere approvato il modello
concernente  la  dichiarazione  ai  fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999;

Visto  il  decreto  13 marzo 2000, con il quale e' stato approvato il
modello  "Unico  2000  -  Enti  non  commerciali ed equiparati" e, in
particolare,  l'art. 1, comma 2, lettera d), dello stesso decreto, in
base al quale con successivo decreto deve essere approvato il modello
concernente  la  dichiarazione  ai  fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999;

Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei
dati   delle   dichiarazioni   da   trasmettere   all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;

Considerato  che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la
stampa   dei   modelli  da  utilizzare  per  la  compilazione,  anche
meccanografica,  delle  dichiarazioni  e per l'utilizzo di sistemi di
lettura ottica automatica ai fini di una piu' celere acquisizione dei
dati da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Considerata   l'opportunita'   di   adeguare   il   contenuto   della
dichiarazione   ai   fini   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive alla vigente normativa;

                              Decreta:

                               Art. 1.

       Modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale
                     sulle attivita' produttive

1.  Sono  approvati i seguenti modelli di dichiarazione da presentare
ai  fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per l'anno
1999, con le relative istruzioni: zioni:

"Unico 2000 - Persone fisiche, quadro IQ";

"Unico 2000 - Societa' di persone ed equiparate, quadro IQ";

"Unico  2000  - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati,
quadro IQ";

"Unico 2000 - Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ";

"Unico 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici quadro IQ".

2.  I  Soggetti  obbligati  alla presentazione della dichiarazione ai
fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai
modelli   di   cui   al   comma   1   contestualmente  alla  predetta
dichiarazione.

3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai
fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai
modelli  di  cui  al  comma 1 unendoli al frontespizio del modello di
dichiarazione  di  riferimento.  Nel  frontespizio,  che  deve essere
interamente  compilato e firmato, deve in particolare, essere barrata
la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione".