IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA; Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal predetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Uffi'ciale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, integrato e corretto dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, nonche' dal decreto legislativo 10 giugno 1999, n. 176; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive Modificazioni, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed, in particolare, l'art. 18 recante modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472; Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento del dati personali; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto il decreto 16 marzo 2000, con il quale e' stato approvato il modello "Unico 2000 - Persone fisiche" e in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera d), dello stesso decreto, in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999; Visto il decreto 13 marzo 2000, con il quale e' stato approvato il modello "Unico 2000 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati" e, in particolare l'art. 1, comma 2, lettera d), dello stesso decreto, in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999; Visto il decreto 13 marzo 2000, con il quale e' stato approvato il modello "Unico 2000 - Societa' di persone ed equiparate" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera d), dello stesso decreto, in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999; Visto il decreto 13 marzo 2000, con il quale e' stato approvato il modello "Unico 2000 - Enti non commerciali ed equiparati" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera d), dello stesso decreto, in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il modello concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1999; Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni e per l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica ai fini di una piu' celere acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria; Considerata l'opportunita' di adeguare il contenuto della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive alla vigente normativa; Decreta: Art. 1. Modelli di dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive 1. Sono approvati i seguenti modelli di dichiarazione da presentare ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per l'anno 1999, con le relative istruzioni: zioni: "Unico 2000 - Persone fisiche, quadro IQ"; "Unico 2000 - Societa' di persone ed equiparate, quadro IQ"; "Unico 2000 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ"; "Unico 2000 - Enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ"; "Unico 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici quadro IQ". 2. I Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al comma 1 contestualmente alla predetta dichiarazione. 3. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri relativi ai modelli di cui al comma 1 unendoli al frontespizio del modello di dichiarazione di riferimento. Nel frontespizio, che deve essere interamente compilato e firmato, deve in particolare, essere barrata la casella "IRAP" nella sezione "Tipo di dichiarazione".